Copyright Associazione Toscana Avicoltori 2019 Tutti i diritti sono riservati.

Presidenti onorari: Fabrizio Focardi e Ferri Fabio
Presidente
LINDA FORASASSI
Vice-Presidente
Marco Galeazzi
Segretario
Davide Pasqualetti
Contabile
Marco Montorzi
Responsabile attrezzature
Fabio Ferri
Responsabile anelli
Federico Braconi
Consigliere
Luigi Betti
Consigliere
Cesare Niccoli
Sindaco Revisore : Andrea Mini
Allegato "A" al VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 28 Giugno 1998.
STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE- DURATA - SCOPI
articolo 1
E' costituita l'Associazione fra allevatori e gli amatori di avicoli denominata "A.T.A." Associazione Toscana Avicoltori, organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
articolo 2
La sede dell'Associazione è presso il Presidente.
articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
articolo 4
L'Associazione non persegue fini speculativi né di lucro e durante la sua vita non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione è libera, autonoma, apolitica, apartitica, confessionalmente neutra.
Essa è costituita con le specifiche finalità :
·a) di promuovere e diffondere l'allevamento degli avicoli di razza, mirato a conservare e migliorare le razze esistenti, al recupero di quelle rare o scomparse e alla selezione di nuove razze e colorazioni ;
·b) di promuovere e diffondere a mezzo stampa la cultura avicola e l'informazione ai singoli Soci ;
·c) di fornire ai propri Soci allevatori i contrassegni inamovibili forniti da Enti Pubblici o da altri organismi ai quali l'Associazione aderisce ;
·d) di promuovere manifestazioni a carattere divulgativo quali mostre o concorsi ;
·e) di intervenire ufficialmente o promuovere l'intervento dei singoli Soci a manifestazioni avicole nazionali ed internazionali ;
·f) di acquistare le attrezzature necessarie all'allestimento di manifestazioni avicole ;
·g) di compiere ogni altro atto utile al raggiungimento del fine sociale.
TITOLO II
SOCI
articolo 5
Il numero dei Soci è illimitato.
articolo 6
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che lo desiderano purché non perseguano scopi speculativi e commerciali. La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo. La durata della qualifica di associato è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Tutti i Soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo. Sono istituite le seguenti categorie di Socio :
a) SOCI ORDINARI
b) SOCI ONORARI
Chi desidera diventare Socio deve prendere visione del presente Statuto e all'atto della presentazione dell'apposita domanda scritta si assume l'obbligo di osservarlo.
articolo 7
L'ammontare della quota annuale d'iscrizione viene stabilito dall'Assemblea Generale. La quota o contributo associativo non sarà mai rivalutabile.
articolo 8
La qualifica di Socio si perde per :
a) mancato rinnovo dell'affiliazione a causa del mancato pagamento della quota associativa ;
b) rifiuto motivato del rinnovo da parte dell'Associazione ;
c) espulsione qualora il comportamento o le attività del Socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
articolo 9
Sono organi dell'Associazione :
a) l'Assemblea Generale dei Soci ;
b) il Presidente ;
c) il Consiglio Direttivo ;
d) il Revisore.
Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese per l'assolvimento del mandato.
ASSEMBLEA GENERALE
articolo 10
L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli iscritti, le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Sono garantite l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, la sovranità dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti.
articolo 11
L'Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di Aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le viene sottoposta. L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata per l'esame di modifiche al presente Statuto, per gravi circostanze o su richiesta di almeno un quinto dei Soci.
articolo 12
La convocazione dell'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata tramite lettera da inviare a ciascuno dei Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera di convocazione devono essere specificati, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea.
articolo 13
L'Assemblea Generale , sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza propria o per delega di almeno la metà dei Soci più uno. La seconda convocazione avrà luogo un'ora dopo l'ora fissata per la prima convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
articolo 14
I Soci che non possono partecipare all'Assemblea Generale possono farsi rappresentare da un altro Socio. Ogni Socio può esprimere un solo voto oltre al proprio. Il tipo di votazione (segreto o per alzata di mano) è stabilito dal Presidente dell'Assemblea Generale.
articolo 15
L'Assemblea Generale elegge il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore.
PRESIDENTE
articolo 16
Il Presidente viene nominato dall'Assemblea Generale. E' eletto tra i Soci, rimane in carica un triennio e può essere rieletto. Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, coordina l'attività associativa, fa osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti, da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, sottoscrive gli atti sociali e rappresenta l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità e di fronte ai terzi. Provvede, inoltre a convocare l'Assemblea Generale nei tempi e nei modi prescritti. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni di questi vengono espletate dal Vicepresidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
articolo 17
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura l'attività associativa. E' composto da un numero di membri variabile da tre a nove compreso il Presidente, i consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nella prima riunione dopo l'elezione, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Vicepresidente e del Segretario. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente tramite lettera o avviso verbale o telefonico ogni volta che questi lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e deve gestire il patrimonio dell'Associazione in conformità agli scopi istituzionali e alla legge. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre :
a) esaminare le domande di ammissione di nuovi Soci ed esprimere parere favorevole o contrario ;
b) decretare l'espulsione dall'Associazione dei Soci che non rispettano lo Statuto sociale ;
c) promuovere l'adesione dell'Associazione ad organismi aventi scopi simili od uguali a quelli dell'Associazione stessa e nominare i propri rappresentanti in seno a detti organismi ;
d) autorizzare l'allestimento di mostre avicole.
Spetta, inoltre al Consiglio Direttivo redigere entro il 31 Marzo di ogni anno un rendiconto economico finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e presentare un piano programmatico corredato dal relativo impegno di spesa dell'attività da svolgere nel nuovo anno. I bilanci, consuntivo e preventivo, sono depositati, per trenta giorni, presso la segreteria dell'Associazione, dove ciascun Socio può prenderne visione. Il Consiglio Direttivo, inoltre, propone l'importo annuale della quota associativa che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta, in caso di parità di votazione prevale il parere del Presidente.
articolo 18
Ogni membro del Consiglio Direttivo che per due volte consecutive e senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni viene ritenuto dimissionario e decade dalla carica. Viene sostituito dal candidato che nelle ultime elezioni, in occasione della nomina del Consiglio Direttivo, ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto dall'Assemblea Generale. Viene seguita la stessa procedura in ogni altro caso di cessazione di carica. Il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente o della metà del Consiglio Direttivo originario eletto dall'Assemblea Generale, il Consiglio decade, me è prorogato assieme al Presidente fino all'espletamento dell'Assemblea Generale Straordinaria Elettiva convocata dal Presidente nel termine massimo di sessanta giorni.
REVISORE
articolo 19
Il Revisore ha una funzione di controllo sull'amministrazione del patrimonio. Può essere scelto dall'Assemblea Generale anche fra i non Soci e dura in carica un triennio. Il controllo dallo stesso esercitato è di legalità e correttezza contabile. Il Revisore redige una relazione con i risultati delle verifiche effettuate che deve presentare in occasione della convocazione dell'Assemblea Generale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. La carica di Revisore non è compatibile con quella di Consigliere. Il Revisore può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, non ha l'obbligo di partecipare e non ha diritto di voto.
TITOLO IV
PATRIMONIO - RISORSE
articolo 20
Il patrimonio dell'Associazione è costituito :
a) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie o natura a qualunque titolo pervenuti, da parte di Soci e/o terzi e divenuti di proprietà dell'Associazione ;
b) da fondi liquidi e dai titoli.
Le entrate sono costituite :
a) dai proventi delle quote associative ;
b) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di privati, associazioni o Enti Pubblici ;
c) da ogni altro corrispettivo versato dai Soci o da terzi per il rimborso di servizi prestati ;
d) dagli avanzi di gestione.
L'eventuale avanzo di gestione non è mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i Soci, e deve essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO
articolo 21
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, nr. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Associazione Toscana Avicoltori
Regolamento
(approvato a Barberino di Mugello il 29 aprile 2025 )
Articolo 1
La Associazione Toscana Avicoltori (di seguito A.T.A.) è un'Associazione apolitica e senza scopo di
lucro, persegue finalità di utilità sociale nella promozione e nel sostegno di attività nel settore della
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE.
In particolare si prefigge di diffondere la conoscenza, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio
avicolo e, per il tramite dei singoli allevatori soci diffondere i sistemi del loro corretto allevamento,
salvaguardare soggetti altrimenti in via di estinzione, selezionare nuove razze e colorazioni. Si
interessa quindi della formazione di cultura avicola, della protezione degli animali e alla loro
conservazione.
ATA persegue le sue finalità anche nel:
• promuovere l'adesione a organizzazioni nazionali ed internazionali istituite per il raggiungimento di
analoghe finalità;
• tenere il Registro degli allevatori iscritti e dei contrassegni inamovibili a loro forniti, acquistati da
ditte specializzate o forniti da associazioni di adesione .
• promuovere mostre, concorsi ed altre manifestazioni a carattere divulgativo.
• fornire consulenza ed assistenza nei confronti dei soci.
• compiere ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie;
Articolo 2
Sono Organi della Associazione
1. l'assemblea dei soci
2. il consiglio direttivo
3. il presidente
4. il revisore dei conti (facoltativo e nominato per decisione dell'assemblea).
Tutte le cariche non prevedono retribuzione.
Articolo 3
L'Assemblea generale dei Soci è l'Organo supremo di A.T.A. Essa stabilisce l'orientamento e gli
indirizzi dell'attività soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Le sue delibere, adottate con le maggioranze previste dallo Statuto, vincolano tutti i Soci.
Il sistema di votazione è palese, mediante alzata di mano, ad eccezione dell'elezione delle cariche, e
delle delibere relative ai provvedimenti disciplinari presi nei confronti dei soci.
Dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal
Segretario dell'Assemblea stessa. Copia dell'atto sarà messo a disposizione di ogni Socio ne faccia
richiesta.
Articolo 4
L'elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo da parte dell'assemblea
avviene come segue:
1. entro il mese di Febbraio dell’anno previsto per l'elezione del nuovo consiglio direttivo, ogni socio
ATA (in regola con le adempienze previste dallo Statuto nei confronti della Associazione) ha diritto
di presentare la propria candidatura.
2. il candidato deve essere in regola con le quote versate alla Associazione, non aver subito richiami
disciplinari da parte del consiglio direttivo, non perseguire fini speculativi sull'attività avicola
amatoriale ed essere persona di indubbia qualità morale, essere iscritto A.T.A. da almeno due anni.
3. una volta stabilita la rosa dei candidati, il C.D. entro il mese antecedente quello previsto per le
elezioni, provvederà a far pervenire ai soci l'elenco dei candidati su una scheda appositamente
predisposta e firmata dal Presidente e dal Segretario. Il numero previsto è da tre a otto.
4. ultimata la raccolta delle buste contenenti le espressioni di voto, si procederà allo spoglio ed alla
nomina del nuovo Presidente e successivamente del nuovo Consiglio Direttivo; saranno eletti coloro
che hanno ricevuto più preferenze. A parità di voti saranno scelti i soci iscritti da più anni
consecutivi. Non è ammesso il voto postale ma solo in presenza o per delega.
5. verrà anche stilato un elenco dei non eletti, in caso di reintegrazione di un consigliere, sarà il
primo dei non eletti e ricoprire il posto vacante.
Articolo 5
Il Consiglio Direttivo così nominato, entro 30 giorni eleggerà:
• il vice-presidente
• il segretario
• il cassiere
• il distributore contrassegni inamovibili
• il responsabile attrezzature
Il segretario, può essere nominato scegliendo tra i soci anche al di fuori del C.D. In tal caso non
avrà diritto al voto.
Entro i successivi trenta giorni dovrà essere effettuato il passaggio di "consegne" con il C.D. uscente
redigendo apposito verbale.
Articolo 6
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
tranne quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo
1. fissare le norme per il funzionamento della Associazione attraverso l'emanazione di apposite
disposizioni.
2. approvare i regolamenti e i programmi delle manifestazioni ufficiali della associazione.
3. rappresentare la Associazione, nella persona del Presidente o altro componente il C.D. dallo
stesso nominato, nei rapporti coi terzi, con la Federazioni Europee, associazioni e Istituzioni
Nazionali e/o Internazionali;
4. deliberare sulla adesione ad organismi e/o organizzazioni istituite per il raggiungimento di
analoghe finalità;
5. Determinare l’importo delle quote sociali, del contributo anelli e di qualsiasi aspetto economico
della associazione da proporre in assemblea generale per la sua approvazione.
6. Sono inoltre riservate all'esclusiva competenza del C.D. le decisioni concernenti:
• la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
• l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
• l'istituzione e la regolamentazione di comitati e commissioni.
Dei lavori del Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 7
Il Consiglio Direttivo è competente a giudicare le mancanze, le infrazioni e le violazioni
commesse dai singoli iscritti. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare senza aver
sentito la difesa dell'interessato. Contro il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio
Direttivo, da notificarsi con qualsiasi mezzo all'interessato entro venti giorni dalla sua adozione, è
ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica e la decisione definitiva spetta all'Assemblea.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo decade quando:
1. la maggioranza dei suoi componenti rinuncia contemporaneamente al mandato. In questo caso il
C.D. dimissionario rimane in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione ed ha il compito di
indire nuove elezioni entro e non oltre 90 giorni dalla data di decadenza sempre che l'Assemblea dei
soci non abbia deliberato la designazione di un commissario straordinario per la gestione
temporanea della Associazione. In base al presente regolamento il commissario Straordinario, da
ricercarsi nel novero degli iscritti, avrà poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, Avrà
carica trimestrale, rinnovabile solo con delibera assembleare dei soci e dovrà indire nell’arco di
novanta giorni nuove elezioni del consiglio direttivo pena la decadenza dell’incarico.
2. per gravi motivi, l'Assemblea ne deliberi lo scioglimento e nomini un commissario.
Articolo 9
I soci che intendono aderire alla associazione devono inoltrare apposita domanda di adesione al
consiglio Direttivo da cui risultino i dati anagrafici completi, numero di registrazione dell’allevamento
e l’iscrizione in B.D.N.
La domanda deve essere corredata da:
• versamento della quota associativa annuale
• Se socio allevatore, la richiesta anelli e l’elenco delle razze allevate in ottemperanza a quanto
richiesto dalla apposita modulistica.
•La modulistica Privacy di legge
Con l'inoltro della domanda il socio assume l'obbligo di accettare e di osservare il presente
regolamento, lo Statuto e le delibere adottate dal C.D..
L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. n°17 dello
Statuto ATA e può avvenire in qualsiasi momento dell'anno. Entro 20 giorni ATA comunicherà
l'ammissione a socio iscritto o il suo respingimento. Contro di esso, entro trenta giorni, si può
presentare ricorso appellandosi all'assemblea dei soci che si pronuncerà in via definitiva sentito il
Consiglio Direttivo. L’affiliazione è annuale dal 1°Gennaio al 31 Dicembre.
Articolo 10
La associazione ATA i suoi singoli iscritti non possono perseguire fini speculativi e praticare in alcun
modo attività commerciali nel settore avicolo amatoriale.
Articolo 11
I soci hanno l’obbligo di:
1. osservare, i regolamenti e le disposizioni;
2. accettare le decisioni organizzative e disciplinari adottate dal C.D.
Articolo 12
Ogni singolo socio cessa di far parte della Associazione
- per dimissioni;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro la fine del mese di Febbraio,
nel qual caso sarà considerato moroso, la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per violazione delle norme etiche o statutarie;
- per comportamenti contrari alle disposizioni e/o decisioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo
e dal presente regolamento.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi perdono ogni diritto verso A.T.A. e al rimborso del contributo sociale annuo
versato.
I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva
Assemblea dei Soci che si pronuncerà in via definitiva previa relazione del C.D. L'apertura di
qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera
A/R o PEC.
Articolo 13
E' nelle possibilità della Associazione Toscana Avicoltori l'organizzazione di mostre o rassegne. Gli
animali presentati in qualsiasi manifestazione e dove, in qualunque modo, sia riconoscibile
l'Associazione, devono essere muniti di contrassegno inamovibile.
I contrassegni vengono forniti dalla Associazione ed hanno le caratteristiche seguenti:
- anello intero, fisso ed inamovibile, di colore unico stabilito per annualità, con impresso in modo
indelebile un codice alfa-numerico progressivo, il diametro corrispondente, la sigla " I "
corrispondente a Italia e l’acronimo A.T.A. o di altra associazione di adesione
Articolo 14
Il marchio Associazione Toscana Avicoltori è registrato presso il Tribunale di Firenze ogni suo
indebito utilizzo sarà perseguito a termini di legge.
Articolo 15
A.T.A. diffonde le proprie iniziative con mezzi tradizionali, comunicati stampa, affissioni,
distribuzione di newsletters ecc. Le comunicazioni ufficiali quali convocazione di assemblee ratifica
di verbali, accettazione o respingimento di iscrizioni, regolamenti e richiesta di iscrizione a eventi e
manifestazioni dovranno essere inviati solo per canali riconosciuti ufficiali, quali invio postale, P.E.C.
o email. A.T.A. utilizza e gestisce anche piattaforme di Social Network quali Istagram, Facebook e
Whatzapp. Questi canali non sono fonti ufficiali ma divulgative, su di esse non è consentito istaurate
polemiche, ingenerare litigi, usare terminologie volgari e/o offensive. L’inosservanza a queste
disposizioni sarà sanzionata ai sensi del successivo Art.16.
Articolo 16
Le sanzioni che possono essere inflitte ai tesserati sono le seguenti:
• la censura
• la sospensione
• l'espulsione
• la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500 per ogni altra violazione.
La censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si rende responsabile di mancanze che
rechino lieve danno alla Associazione. sia direttamente che indirettamente.
La Sospensione è il provvedimento adottato nei confronti chi violi norme statutarie, regolamenti e
deliberazioni, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenti disordini e dissidi
all'interno della associazione e dei suoi organi. La sospensione ha l'effetto di privare
temporaneamente l'iscritto all'Associazione dei diritti derivanti dall'iscrizio ne stessa e può
estendersi da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.
L'espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi violi norme statutarie, regolamentari e
le deliberazioni ed anche nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenti disordini e
dissidi di gravità tali da far ritenere inadeguato il provvedimento della sospensione.
L'iscritto all'Associazione che violi una prima volta le norme concernenti i contrassegni inamovibili
atti al riconoscimento della produzione avicola, sarà sospeso, se recidivo sarà espulso. L'espulsione
ha l'effetto di privare il singolo iscritto dei diritti derivanti dall'iscrizione all'Associazione in modo
definitivo.
Gli iscritti che vengono sospesi perdono il diritto a partecipare a manifestazioni avicole organizzate
dalla Associazione per tutto il periodo della sospensione.
Articolo 17
A.T.A. dispone di un patrimonio di attrezzature la cui cura e custodia è delegata al Consiglio
Direttivo per tramite il suo responsabile attrezzature. L’utilizzo di dette attrezzature è
consentito per le sole manifestazioni organizzate e gestite da A.T.A. Resta escluso in qualsiasi
forma il prestito o il noleggio a enti terzi.
Articolo 18
In caso di decadenza o scioglimento di A.T.A. il patrimonio di beni fisici, come attrezzature ecc.
o monetari, come depositi in C.C. o investimenti verranno liquidati a cura del C.D. in
decadenza e il ricavato devoluto a ente o enti benefici a finalità sociali.
E’ abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Toscana Avicoltori.
Barberino di Mugello 29 Aprile 2025
Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Linda Forasassi Davide Pasqualetti
Lorem Ipsum dolor sit amet
Lorem Ipsum dolor sit amet